Azione per il risarcimento dei danni per deportazione e riduzione in schiavitù degli Internati Militari Italiani
Italienische Militär-Internierte, più conosciuto con l’acronimo di IMI, è il nome che gli ufficiali del Terzo Reich diedero ai militari italiani imprigionati nei campi di prigionia e lavoro dopo l’8 settembre 1943. A seguito all’armistizio siglato dal Governo Italiano con gli alleati, soldati ed ufficiali dell’Esercito Italiano, lasciati al loro destino e dopo aver ricevuto ordini contrastanti dai vertici politici e militari, una volta raggiunti dall’esercito tedesco, vennero posti di fronte a due scelte: combattere con i tedeschi, oppure essere spediti in Germania e nei restanti territori occupati dal Reich in campi di detenzione e lavoro. La maggioranza dei militari rifiutò l’arruolamento coatto, divenendo così i cd. “Schiavi di Hitler”. Chiamati formalmente internati militari per non riconoscergli lo status di prigionieri di guerra con le relative garanzie riconosciute dalla Convenzione di Ginevra, furono sottoposti a lavoro coatto nell’industria tedesca. Si parla di circa 700.000 militari italiani che tornarono in Italia solo nella seconda metà del 1945.
Per tutto il ‘900, le numerose domande di risarcimento presentate dagli ex Internati Militari e dai loro familiari presso i giudici civili italiani nei confronti della Repubblica Federale Tedesca non hanno sortito effetto. Tutte le azioni proposte , si sono scontrate con la eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulla base del principio di diritto internazionale consuetudinario della "sovrana uguaglianza" degli Stati. La sostanziale immunità eccepita dalla Repubblica Federale Tedesca e riconosciuta dai giudici nel nostro ordinamento, ha così paralizzato per decenni le giuste richieste risarcitorie di vittime e parenti delle vittime.
Un primo punto di svolta lo si ha nel 2004 con la cd. Sentenza Ferraini Suprema (Corte di Cassazione n. 5044/2004). La Cassazione riconosce, con la sentenza, la giurisdizione del Giudice Civile italiano, aprendo così la strada alle richieste di risarcimento per Crimini di Guerra commessi da uno Stato Sovrano nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
La Repubblica Federale Tedesca non tardò a reagire alla sentenza, proponendo ricorso nei confronti dell’Italia presso la Corte Internazionale di Giustizia . Nel 2012, il 3 febbraio, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), dichiarò immuni dalla giurisdizione civile gli atti compiuti dagli Stati iure imperii, in virtù dei principi di diritto internazionale consuetudinario.
L’Italia, a quel punto, recepì formalmente tale principio di diritto internazionale consuetudinario con Legge n. 5/2013, al cui art.3 venneespressamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per gli atti compiuti dagli Stati Sovrani.
Nel 2014 la Corte Costituzionale (sentenza n. 238/2014), chiamata dal Tribunale di Firenze ad esaminare la legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 5/2013, dichiarò l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., del citato art. 3, nonché dell’art. 1 legge 848/1957.
Il Giudice Costituzionale italiano, applicando i controlimiti costituzionali previsti dal nostro ordinamento, stabilì come il principio dell'immunità degli Stati nazionali dalla giurisdizione civile straniera per gli atti compiuti iure imperii, dovesse trovare un necessario limite nel principio fondamentale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.
Diritti fondamentali certamente lesi dalla deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati di prigionieri di guerra. Atti riconosciuti dal Diritto Internazionale come Crimini di Guerra.
Dalla sentenza della Corte Costituzionale ci sono state decine di sentenze di condanna emesse da Tribunali Italiani nei confronti della Repubblica Federale Tedesca per i crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale, ed in particolare per la prigionia ed il lavoro coatto degli I.M.I all’interno dei campi del Reich.
Queste sentenze, però, in mancanza di adempimento spontaneo, sono rimaste prive di effettività dato che i parenti degli I.M.I. si sono a lungo dovuti scontrare con l’impossibilità di sottoporre ad esecuzione beni e conti correnti riferibili alla Repubblica Federale Tedesca. E ciò in ragione di quanto previsto dall’art. 19 bis del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 introdotto nel nostro ordinamento proprio a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale.
L’ultimo sviluppo, per il momento, di questa intricata vicenda giurisprudenziale, si ha nel 2020 quando Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, relativamente ad un pignoramento immobiliare proposto nei confronti di beni di proprietà della Repubblica Federale Tedesca, ha deciso di ritenere valida la esecuzione e, quindi, di fissare l’udienza di autorizzazione alla vendita di detti beni. Tale decisione ha provocato l’ennesima reazione della Germania, che ha proposto sul punto, un nuovo ricorso presso la C.I.G.
A questo punto il governo italiano ha deciso di provare a risolvere la questione con il d.l. n. 36, entrato in vigore il 1° maggio. Con l’art. 43 del citato d.l., viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze «un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, assicurando continuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l’anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
Per poter accedere al detto fondo , due sono i requisiti: necessari: 1) avere ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (1° maggio) ovvero nei 30 giorni successivi; 2) una definizione transattiva (riferibile anche a giudizi instaurati successivamente al 1° maggio).
La legge di conversione 79 /2022 del Decreto Legge sopracitato, ha poi esteso il termine di 30 giorni per l’avvio di un procedimento nei confronti della Germania a 180 giorni, spostando così la originaria data, tenuto conto anche della sospensione processuale, al 28 novembre 2022.
Questa sembrava l’ultima proroga utilizzabile per proporre un giudizio onde poter accedere al fondo, ma con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe, è stato nuovamente esteso l’originario termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica federale di Germania. La proroga di quattro mesi concessa con la nuova norma, opera dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, estende il termine per la proposizione di nuove domande fino al 28 giugno 2023.
Alla luce di quanto sopra , possono accedere al fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra, tutti coloro che avranno proposto un giudizio nei confronti della Repubblica Federale Tedesca, entro il 28 giugno 2023.
Il nostro studio legale, unitamente ad un importante partner che opera in Toscana, sta predisponendo le azioni giudiziarie da poter proporre entro il 28.6.2023. Pertanto chiunque fosse interessato a ricevere informazioni in ordine alla vicenda , può tranquillamente porsi in contatto con lo studio utilizzando il form sottostante.